Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici

Contributo attività nei centri storici

In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, mediante procedura web, di un’apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa delle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid19.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente.
ATTENZIONE
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa consistente nella vendita di beni o servizi al pubblico. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO

Il soggetto deve possedere entrambe le seguenti caratteristiche:
1) avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Sono pertanto esclusi i soggetti che hanno aperto la partita Iva dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data di presentazione dell’istanza.
2) svolgere l’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti:
▪ dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in
misura tre volte superiore ai residenti
▪ delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni di cui al primo requisito inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti.
2) inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019 occorre far riferimento alla data di
effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. A tal fine, sono validi i chiarimenti contenuti nella “Guida al contributo a fondo perduto” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.

La misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo importo del mese di giugno 2019, entrambi riferiti agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni elencati nel precedente paragrafo.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1) 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2) 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
3) 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019,
sono validi i chiarimenti contenuti nella “Guida al contributo a fondo perduto” pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e quelli forniti con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Divieto di cumulo

Il contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 58 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, erogato dal Ministero per le politiche agricole, ambientali e forestali.
Tale contributo a fondo perduto è destinato alle imprese di ristorazione e correlata filiera ed è commisurato agli acquisti di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP e inclusi quelli vitivinicoli, con misura minima di 1.000 euro e massima di 10.000 euro.
I soggetti aventi i requisiti per entrambi i contributi posso richiedere uno solo di essi, scegliendo il più favorevole.

Per saperne di più

Per maggior informazioni leggi la scheda informativa dell’Agenzia delle Entrate

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